Sez. 6, Sentenza n. 448 del 05/12/2002 Ud. (dep. 09/01/2003) Rv. 223321 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato - Necessità - Accertamento e motivazione - Considerazione e valutazione delle circostanze e modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa - Necessità.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO
In tema di reato di calunnia (art.368 cod. pen.), l'individuazione dell'elemento soggettivo (dolo generico) - cioè la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza del calunniato, che è coscienza della lesività in concreto del fatto attribuito all'imputato - è evidenziata, di norma, dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto. Ne consegue che l'accertamento del dolo nel delitto di calunnia consiste nella considerazione e nella valutazione delle circostanze e delle modalità della condotta che evidenziano la cosciente volontà dell'agente e sono indicative dell'esistenza di una rappresentazione del fatto: la motivazione relativa alla prova della consapevolezza che l'incolpato è innocente si immedesima con l'accertamento delle predette circostanze.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)