Sez. 1, Sentenza n. 6482 del 26/06/1990 (Rv. 468010 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE - INFRAZIONE DI LEGGI FINANZIARIE - PROVVEDIMENTO IRROGATIVO DI SANZIONE PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - COMPETENZA PER MATERIA DEL TRIBUNALE EX ART. 9 DEL COD. DI PROC. CIV. - SUSSISTENZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE - INFRAZIONE DI LEGGI FINANZIARIE - PROVVEDIMENTO IRROGATIVO DI SANZIONE PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - COMPETENZA PER MATERIA DEL TRIBUNALE EX ART. 9 DEL COD. DI PROC. CIV. - SUSSISTENZA.*
L'opposizione avverso il provvedimento irrogativo di sanzione pecuniaria per infrazioni di leggi finanziarie (nella specie, leggi in materia di imposta di fabbricazione), si sottrae alle regole procedimentali ed alla Competenza del pretore secondo la disciplina della cosiddetta depenalizzazione di cui alla legge 1981 n. 689, in forza dell'espressa riserva contenuta nell'art. 39 della legge medesima (con rinvio al procedimento previsto dal T.U. Di cui al R.d. 1910 n. 639) e, pertanto trattandosi di controversia d'imposta, resta devoluta, per materia, alla cognizione del tribunale, ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ.. (V 1496/88, mass n 457586).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)