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Sez. 5, Sentenza n. 6792 del 05/05/2003 (Rv. 562630 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE | Imposta di fabbricazione sugli olii minerali - Sanzioni per le violazioni - Provvedimento irrogativo - Opposizione - Competenza per materia del Tribunale ex art. 9 cod. proc. civ. - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562630-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE

Appartiene alla competenza per materia del Tribunale, ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ., la controversia (instaurata anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 12 della legge n. 448 del 2001, che, nel sostituire l'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha esteso la competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie alle controversie aventi ad oggetto i "tributi di ogni genere e specie", nonché "le sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari") concernente l'opposizione al provvedimento irrogativo della sanzione prevista dall'art. 13 del D.L. 5 maggio 1957, n. 271 (convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474), applicabile "ratione temporis", per violazioni in materia di imposta di fabbricazione sugli olii minerali, trattandosi di infrazioni di carattere tributario.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 13 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)