Sez. 1, Sentenza n. 828 del 03/05/1967 (Rv. 326937 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - NEGOZIO DI EMISSIONE - MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - NEGOZIO DI EMISSIONE - MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO.*
Il negozio di emissione dell'assegno bancario si perfeziona nel momento in cui l'assegno stesso entra in circolazione, e cioe, passando dalle disponibilita del traente a quella del prenditore, si trasforma da semplice documento (privo di effetti giuridici finche resta nelle mani di chi lo ha creato) in un vero e proprio titolo di credito, dotato di giuridica efficacia ed idoneo a far acquistare al prenditore ed ai possessori successivi il diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione cartolare, che esso e valso a rendere autonoma rispetto al negozio sottostante.*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)