Sez. U, Sentenza n. 2907 del 31/07/1969 (Rv. 342749 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - NATURA - MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - NATURA - MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO.*
L'assegno bancario e un mezzo di pagamento agevole, sostitutivo della moneta, un titolo di credito pagabile a vista (cioe all'atto della presentazione), che si perfeziona giuridicamente nel momento in cui entra in circolazione, vale a dire quando dalla disponibilita del traente passa a quella del prenditore. (V. 828-67, massima n. 326937).*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 31, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)