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Sez. 3, Ordinanza n. 4494 del 27/02/2026 (Rv. 677756-02)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO | Proroga del termine per il saldo prezzo e conseguente decreto di trasferimento - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Legittimazione del debitore - Sussistenza - Necessità di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio - Esclusione. ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677756-02

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO

Sussiste l'interesse del debitore a contestare, con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., l'atto con cui il giudice ha prorogato il termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario e il successivo decreto di trasferimento, senza che sia necessario dimostrare la possibilità o probabilità che da un nuovo esperimento di vendita si possa ricavare un prezzo più elevato o allegare e provare un altro particolare e specifico pregiudizio.

Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)