Sez. 3 - , Ordinanza n. 35867 del 06/12/2022 (Rv. 666284 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO | Regolarità del procedimento di vendita - Opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento - Ammissibilità - Presupposti - Legittimazione del debitore - Sussistenza - Necessità di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio - Esclusione. ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO
Il debitore ha interesse a contestare, mediante l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., la regolarità del procedimento di vendita ed il conseguente decreto di trasferimento, qualora siano state violate le disposizioni di legge che lo disciplinano ovvero le condizioni fissate nell'avviso di vendita, a prescindere dalla dimostrazione della possibilità, o addirittura della probabilità, che da un nuovo esperimento di vendita si ricavi un prezzo più elevato, ovvero, comunque, dall'allegazione e prova di un altro particolare e specifico pregiudizio.
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 570, Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)