Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2850 del 06/02/2018 (Rv. 647977 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - IN GENERE | Determinazione del valore della controversia ex art. 12 c.p.c. - Criteri - Parte del rapporto in contestazione - Rilevanza - Eccezione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - IN GENERE
In tema di competenza per valore, l'art. 12, comma 1, c.p.c. - secondo il quale "il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione" - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)