Sez. 2 - , Sentenza n. 9068 del 21/03/2022 (Rv. 664317 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - IN GENERE | Condominio – Delibera assembleare – Impugnazione con effetto nei confronti di tutti i condomini – Valore della causa – Atto impugnato e non importo dovuto dall’attore – Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - IN GENERE
Nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito.
Cod. Proc. Civ. art. 7 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 12 com. 1, Cod. Civ. art. 1137 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)