Sez. 3, Sentenza n. 722 del 18/01/2001 (Rv. 543282 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa - Impresa designata - Intervento in appello - Domande proponibili - Questioni non sollevate dall'impresa in bonis - Inammissibilità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE
Se la liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore della r.c.a. sopraggiunga nel giudizio di appello, all'impresa designata che intervenga in causa, avvalendosi della facoltà concessale dall'art. 25 della legge 24.12.1969 n. 990, non è consentito eccedere l'ambito oggettivo del giudizio d'appello, come delimitato dal gravame proposto dall'impresa in bonis.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)