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Sez. 3, Sentenza n. 722 del 18/01/2001 (Rv. 543282 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa - Impresa designata - Intervento in appello - Domande proponibili - Questioni non sollevate dall'impresa in bonis - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2001-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543282-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE

Se la liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore della r.c.a. sopraggiunga nel giudizio di appello, all'impresa designata che intervenga in causa, avvalendosi della facoltà concessale dall'art. 25 della legge 24.12.1969 n. 990, non è consentito eccedere l'ambito oggettivo del giudizio d'appello, come delimitato dal gravame proposto dall'impresa in bonis.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)