diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 12619 del 15/11/1999 (Rv. 531112 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE) | Impresa designata ai sensi dell' art. 20 legge 990 del 1969 - Contestazione dell' obbligo di risarcire i danni - Fondamento - Mancanza di prova dell' accadimento del sinistro nella regione per la quale è avvenuta la designazione - Eccezione in senso tecnico - Configurabilità - Questione di merito, implicante accertamenti di fatto - Conseguenze - Proponibilità per la prima volta in appello, ma non in Cassazione.
Stato
decisa il 1999-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531112-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE)

La contestazione dell'obbligo, sollevata da un'impresa di assicurazione citata per la responsabilità civile, di liquidare i danni derivati da un sinistro stradale in mancanza di prova che il medesimo si sia verificato nella regione per la quale essa è stata designata, ai sensi dell'art. 20, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969 n. 990, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'effetto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, configura eccezione in senso tecnico- e perciò' non rilevabile d'ufficio- proponibile anche per la prima volta in appello, ma non in Cassazione, perché introduce una questione di merito, che necessita di accertamenti di fatto per affermare o negare la titolarità passiva della situazione giuridica sostanziale, e quindi per identificare il soggetto obbligato alla prestazione richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)