Sez. 2 - , Sentenza n. 9663 del 06/02/2019 Cc. (dep. 05/03/2019) Rv. 275767 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INDIVIDUAZIONE DI PERSONE E COSE | Individuazione fotografica di persone - Applicabilità delle garanzie difensive previste dall'art. 364 cod. proc. pen. per l'individuazione di persona - Esclusione - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INDIVIDUAZIONE DI PERSONE E COSE
L'individuazione di persona effettuata mediante somministrazione di immagini, ai sensi dell'art. 361, comma 2, cod. proc. pen., non consistendo in un atto al quale deve presenziare la persona sottoposta alle indagini (art. 364, comma 1, cod. proc. pen.), non richiede l'assistenza del difensore, a prescindere dal fatto che la persona individuata sia iscritta o meno, al momento del suo espletamento, nel registro degli indagati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 364 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 361 com. 2, Decreto Legisl. 15/09/2016 num. 184 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)