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Sez. 6, Sentenza n. 5529 del 24/01/2018 Ud. (dep. 06/02/2018) Rv. 272213 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Sequestro di sostanza stupefacente - Modalità di campionatura eseguite in violazione dell'art.87 d.P.R. n.309 del 1990 - Inutilizzabilità degli accertamenti tecnici - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272213-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di sostanze stupefacenti, la nullità dell'atto di campionatura per la violazione delle garanzie difensive previste dall'art. 87, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riferendosi a un'attività successiva al sequestro delle piante, non comporta l'invalidità del sequestro, né pregiudica l'utilizzazione probatoria del reperto e degli accertamenti tecnici eseguiti sullo stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione della Corte territoriale che, considerata la nullità del procedimento di campionatura, aveva tuttavia detratto dai valori stimati nella consulenza tecnica il quantitativo di principio attivo presente nei campioni di sostanza stupefacente prelevati illegittimamente e, conseguentemente, ha escluso l'aggravante dell'ingente quantitativo).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 2 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 87, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 364 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)