Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26395 del 20/12/2016 (Rv. 642286 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Omessa contestazione ex art. 416, comma 3, c.p.c. - Conseguenze - Acquisizione del fatto non contestato "ex actis” - Ammissibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA
Nel rito del lavoro, il principio che esclude dal tema di indagine il fatto costitutivo della domanda per effetto della sua mancata contestazione, giusta l’art. 416, comma 3, c.p.c., incontra l’unica deroga nella possibilità che il giudice ne accerti, d'ufficio, l’esistenza o l’inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, esaminate le risultanze istruttorie da cui non emergeva che il ricorrente avesse un obbligo costante di vigilanza, aveva escluso lo svolgimento in via continuativa dell’attività di guardiano notturno, non oggetto di specifica contestazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)