Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3126 del 01/02/2019 (Rv. 652900 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITÀ DELLE PROVE | Principio di non contestazione - Allegazioni delle parti - Applicabilità - Prove assunte - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITÀ DELLE PROVE
L'onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non le prove assunte, la cui valutazione opera in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)