Sez. 4, Sentenza n. 5327 del 07/03/1978 Ud. (dep. 09/05/1978) Rv. 138904 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - REATI COLPOSI - VIOLAZIONE DI NORME ANTINFORTUNISTICHE - NORME PREPOSTE ALLA DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO - INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - REATI COLPOSI - VIOLAZIONE DI NORME ANTINFORTUNISTICHE - NORME PREPOSTE ALLA DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO - INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE.*
In tema di reato colposo, per norme sulla disciplina per la prevenzione di infortuni sul lavoro vanno intese non soltanto quelle contenute nelle leggi specificamente dirette ad essa, ma anche tutte le altre che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi. (fattispecie in tema di disciplina sull'inserimento di corrente elettrica ad elevato voltaggio nelle reti aeree ferroviarie in occasione di carico e scarico di merci).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)