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Sez. 4, Sentenza n. 22022 del 22/02/2018 Ud. (dep. 18/05/2018) Rv. 273585 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Norme antinfortunistiche - Norme per la prevenzione di malattie professionali - Equiparazione.
Stato
decisa il 2018-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273585-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

In tema di reato colposo, per norme sulla disciplina per la prevenzione di infortuni sul lavoro si intendono sia quelle contenute nelle leggi specificamente dirette ad essa, sia quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di prevenire malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire i lavoratori in relazione ad agenti nocivi presenti nell'ambiente di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)