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Sez. 4, Sentenza n. 6651 del 30/01/1984 Ud. (dep. 16/07/1984) Rv. 165330 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - EFFETTUATA DAL DATORE DI LAVORO PER FATTO DEL DIPENDENTE - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165330-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - EFFETTUATA DAL DATORE DI LAVORO PER FATTO DEL DIPENDENTE - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE - CONDIZIONE.*

In tema di infortunio sul lavoro l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è inapplicabile quando il datore di lavoro abbia stipulato l'Assicurazione, che ha dato origine al risarcimento, nel suo esclusivo interesse e per evitare le conseguenze della sua responsabilità civile per fatto del dipendente. (V mass n 130916; (V mass n 900004).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)