Sez. 4, Sentenza n. 9252 del 11/04/1975 Ud. (dep. 16/10/1975) Rv. 130916 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RISARCIMENTO EFFETTUATO DAL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RISARCIMENTO EFFETTUATO DAL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE.*
La circostanza attenuante prevista dall'art 62 n 6, prima ipotesi, cod pen, ha natura soggettiva e la corrispondente diminuzione di pena trova la sua giustificazione non tanto nella reintegrazione del patrimonio della vittima o dei suoi aventi diritto, quanto nella considerazione che l'avvenuto risarcimento del danno, anteriormente al giudizio, costituisce una manifestazione concreta del sopravvenuto ravvedimento del reo, e quindi, della sua minore pericolosita. Conseguentemente il risarcimento effettuato dal datore di lavoro (anche se, costui, possa poi rivalersi sul proprio dipendente, se possibile) non puo giovare al prestatore d'opera, ai fini del beneficio suddetto, non potendosi ravvisare nell'adempimento riparatorio ad opera del datore di lavoro gli estremi del ravvedimento e della minore pericolosita, richiesti dal menzionato art 62 n 6, prima parte cod pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)