Sez. 3, Sentenza n. 88 del 12/01/1976 (Rv. 378712 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - CONCEDENTE COLTIVATORE DIRETTO - DICHIARAZIONE DI VOLER COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - CAPACITA LAVORATIVA DELLA SUA FAMIGLIA - PROROGA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - CONCEDENTE COLTIVATORE DIRETTO - DICHIARAZIONE DI VOLER COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - CAPACITA LAVORATIVA DELLA SUA FAMIGLIA - PROROGA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art 1, DLCPS primo aprile 1947 n 273, la proroga non spetta all'affittuario se il concedente, che sia o sia stato coltivatore diretto, dichiari di voler coltivare direttamente il fondo richiesto e la capacita lavorativa della sua famiglia sia all'uopo proporzionata. La detta facolta e stata limitata e non gia ampliata dalla legge 15 luglio 1950 n 505, poiche l'art 1 della medesima specifica che essa non puo essere esercitata - pur in presenza di tutti i requisiti richiesti - quando il fondo sia stato acquistato per atto tra vivi dopo il 31 dicembre 1948, salva l'ipotesi che il richiedente non abbia alcun fondo in conduzione o abbia fondi che non assorbono la meta della sua capacita lavorativa.*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1950 num. 505 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)