Sez. 3, Sentenza n. 782 del 21/02/1977 (Rv. 384380 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - DICHIARAZIONE DEL CONCEDENTE DI VOLER COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - DECADENZA DELL'AFFITTUARIO DALLA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI - CONCEDENTE PROPRIETARIO O CONDUTTORE DI ALTRI FONDI - IRRILEVANZA - LIMITI - FONDI ACQUISTATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1948.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - DICHIARAZIONE DEL CONCEDENTE DI VOLER COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - DECADENZA DELL'AFFITTUARIO DALLA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI - CONCEDENTE PROPRIETARIO O CONDUTTORE DI ALTRI FONDI - IRRILEVANZA - LIMITI - FONDI ACQUISTATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1948.*
In tema di affitto di fondo rustico, la decadenza dell'affittuario dalla proroga legale, prevista dall'art 1 lettera a) del DLCPS 1 aprile 1947 n 273, per effetto della dichiarazione del concedente di voler coltivare direttamente il fondo (o di farlo coltivare da un figlio), e subordinata esclusivamente ai requisiti che il concedente medesimo (od il figlio) sia coltivatore diretto ed abbia, con la propria famiglia, una capacita lavorativa proporzionata alle esigenze dell'immobile del quale chiede il rilascio, mentre rimane irrilevante il fatto che sia proprietario o conduttore di altri fondi. Tale ultima circostanza e presa in considerazione solo dalla successiva legge 15 luglio 1950 n 505, la quale, per i fondi acquistati dopo il 31 dicembre 1948, limita l'indicata decadenza ai casi in cui la meta della capacita lavorativa del concedente e della sua famiglia non sia gia assorbita nella coltivazione di altri fondi. (V 88/76, mass n 378712; (V 4031/75, mass n 378325; (V 2419/72, mass n 359864).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1950 num. 505 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)