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Sez. L, Sentenza n. 10681 del 29/11/1996 (Rv. 500933 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Trattamento di fine rapporto ex. legge n. 297 del 1982 - Ulteriori trattamenti convenzionali aventi funzione integrativa o di duplicazione di quello legale - Invalidità ex. art. 4 penultimo comma legge n. 297 del 1982 - Contrasto con gli artt. 36 e 39 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500933-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

La legge n. 297 del 1982 persegue un obbiettivo perequativo e livellatore dei trattamenti di fine servizio allo scopo di semplificare e razionalizzare la disciplina contrattuale e legale in materia, ed è alla luce di siffatto obbiettivo perequativo che vanno riguardati i meccanismi invalidanti previsti dall'art. 4 della legge citata e tendenti ad evitare che l'autonomia collettiva introduca e conservi - così eludendo la disciplina imperativa di legge - trattamenti di fine lavoro aventi funzione di integrazione o di mera duplicazione di quello legale. È pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dall'art. 4 comma 11 legge n. 297 del 1982 per contrasto con gli art. 36 e 39 Cost..

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)