Sez. L, Sentenza n. 4038 del 02/04/1992 (Rv. 476550 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - In genere | Trattamento di fine rapporto ex legge n. 297 del 1982 - Ulteriori trattamenti convenzionali aventi funzione integrativa o di duplicazione di quello legale - Divieto - Accertamento - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - In genere
L'entrata in vigore della nuova disciplina del trattamento di fine rapporto dettata dalla legge n. 297 del 1982 - disciplina della quale l'art. 4 della stessa legge dispone l'applicabilità a tutti i rapporti di lavoro subordinato privato per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate, con esclusione di quelle corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzione diverse, stabilendo inoltre l'abrogazione di tutte le altre norme legislative disciplinanti le dette forme di indennità e la nullità di tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto - comporta, in coerenza con l'obiettivo perequativo e livellatore dei trattamenti di fine servizio perseguito dalla legge, l'impossibilità per l'autonomia collettiva d'introdurre o conservare trattamenti di fine lavoro aventi, sia pure con diversa struttura, una funzione di integrazione o di mera duplicazione di quello legale. Lo stabilire se il trattamento di fonte contrattuale erogato da una cassa di previdenza aziendale abbia o no natura e funzione diverse da quelle proprie dell'indennità di anzianità (o fine lavoro o di buonuscita), e sia quindi da includere o meno nella categoria (eccezionale e del tutto residuale) delle indennità fatte salve dal quinto comma del citato art. 4, si risolve in un accertamento, riservato al giudice del merito, che involge l'interpretazione della disciplina contrattuale e che è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che il trattamento erogato dalla cassa di previdenza Pirelli, alimentata da contributi ordinari a carico dei lavoratori e da contributi straordinari a carico del datore di lavoro, costituisse, avendo natura retributiva e funzione previdenziale, un'integrazione dell'indennità e quindi, aveva considerato colpita da nullità la relativa disciplina contrattuale e negato la sopravvivenza della cassa anzidetta).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)