Sez. 3, Ordinanza n. 4651 del 22/02/2008 (Rv. 601707 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Mancata coincidenza tra il soggetto nei cui confronti l'esecuzione è minacciata e quello contro il quale si è formato il titolo esecutivo giudiziale - Interpretazione del titolo esecutivo da parte del giudice dell'opposizione - Utilizzo degli atti del giudizio - Ammissibilità - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE
Il giudice dell'opposizione all'esecuzione davanti al quale il diritto a procedere ad esecuzione forzata sia contestato, sotto il profilo che mancherebbe la coincidenza tra il soggetto nei cui confronti l'esecuzione è minacciata e quello contro il quale si è formato il titolo esecutivo giudiziale, deve interpretare il titolo esecutivo e tale interpretazione può essere condotta anche alla stregua degli atti del giudizio in cui il provvedimento costituente titolo esecutivo è stato pronunciato. Pertanto, nel caso di sentenza resa su domanda rivolta contro soggetto individuato in base alla sua ditta, e di citazione notificata a persona indicata nell'atto come titolare della stessa ditta ed il cui nome in tale ditta è riprodotto, ancorché con l'aggiunta "e figli", è conforme a diritto interpretare la sentenza nel senso di ritenerla pronunziata in confronto del soggetto indicato nella citazione come titolare della ditta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)