Sez. 1, Sentenza n. 7143 del 30/05/2000 (Rv. 537030 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Alienazione - Divieto - Termini - Disciplina ex art. 28 legge n. 513 del 1977 - Portata - Questione di legittimità costituzionale della norma citata per contrasto con gli artt. 3, 41 e 42 Cost. - Manifesta infondatezza.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE
In relazione al divieto di alienazione degli alloggi popolari ceduti in proprietà agli assegnatari, l'art. 28 legge n. 513 del 1978 fissa in ogni caso in dieci anni decorrenti dalla stipulazione del contratto il termine di inalienabilità, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia stato in contanti o rateale, solo per quest'ultimo caso disponendo che, ove la rateizzazione superi i dieci anni, il divieto di alienazione cessi non allo scadere dei dieci anni, bensì quando l'acquirente abbia pagato l'intero prezzo dell'immobile; tale disciplina trova giustificazione nell'intento di evitare che detti alloggi siano distolti dal fine cui erano destinati, ossia la soddisfazione del bisogno di abitazione dell'assegnatario e della sua famiglia, divenendo oggetto di atti speculativi, e pertanto non si pone in contrasto con gli artt. 3, 41 e 42 Cost.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 513 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)