diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 24568 del 20/11/2006 (Rv. 594638 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Alloggi realizzati da cooperative fruenti del contributo dello Stato - Inalienabilità del loro trasferimento, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della legge 2 luglio 1949 n.408, ove non siano trascorsi dieci anni dalla loro assegnazione - Riduzione ad un quinquiennio per effetto del primo comma dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 e dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994 n.85 (sostitutivo di quella precedente) - Applicabilità di entrambe le norme ai trasferimenti successivi alla loro entrata in vigore - Motivazione.
Stato
decisa il 2006-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594638-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE

In tema di alloggi realizzati da cooperative fruenti del contributo dello Stato, soggetti alla legge 2 luglio 1949 n.408, e particolarmente al vincolo di inalienabilità ove non fossero trascorsi dieci anni dalla data di assegnazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 di detta legge, le norme del primo comma dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1992 n.179 e dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994 n.85 (sostitutivo di quella precedente), nel prevedere un vincolo di inalienabilità non più decennale, ma di un quinquennio, una volta entrate in vigore, hanno determinato la validità di tutti gli atti di trasferimento degli alloggi realizzati in cooperativa edilizia, stipulati in data successiva, per i quali fosse intercorso almeno un quinquennio dalla data di assegnazione.

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 9 com. 2, Legge 17/02/1992 num. 179 art. 20 com. 1, Legge 28/01/1994 num. 85 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)