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Sez. 1, Sentenza n. 3962 del 05/06/1997 Cc. (dep. 24/06/1997) Rv. 207955 - 01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Non operatività per reati di associazioni di stampo mafioso prevista dall'art. 21-bis della legge n. 356 del 1992 - Estensione ad altri e diversi reati - Esclusione - Connessione di questi ultimi con l'attività di associazioni criminose - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207955-01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE

La deroga alla sospensione dei termini delle indagini preliminari in periodo feriale, introdotta dall'art. 21-bis della legge n. 356 della legge n. 356 del 1992, opera esclusivamente per le attività criminose poste in essere dalle associazioni di stampo mafioso di cui all'art. 416-bis cod. pen., e non per altri reati, ancorché gli stessi siano comunque riferibili alle attività di associazioni criminose (nella specie, associazione per delinquere finalizzata a truffe e abusi di ufficio). (Fattispecie relativa ad asserita decadenza di un sequestro per l'avvenuto decorso del termine delle indagini preliminari, nel computo del quale si era tenuto conto anche del periodo di sospensione feriale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 art. 21 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)