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Sez. 1, Sentenza n. 12136 del 03/02/2005 Cc. (dep. 25/03/2005) Rv. 231229 - 01

TERMINI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Termini per le indagini preliminari - Inoperatività della sospsenisone per i reati di criminalità organizzata - Nozione di criminalità organizzata - Riferibilità alle fattispecie criminose individuate dall'art. 407, Comma secondo, lett. a) cod.proc.pen.
Stato
decisa il 2005-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231229-01

TERMINI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE

L'art 240 bis, Comma secondo, disposiz. att. cod. proc.pen., che prevede che la sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per i reati di criminalità organizzata, si applica alle fattispecie criminose espressamente individuate nella disposizione di cui all'art. 407, Comma secondo, lett. a) cod.proc.pen.

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)