Sez. L, Sentenza n. 10133 del 09/05/2014 (Rv. 630793 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza su ricorso Fornero - Appello - Inammissibilità - Conseguenze - Ricorso "per saltum" in cassazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
Avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 1, comma 49, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non è ammesso appello, ma solo l'opposizione innanzi allo stesso giudice, per cui l'ordinanza non può essere impugnata con ricorso "per saltum" in cassazione, previsto dall'art. 360, secondo comma, cod. proc. civ. solo in relazione ad una "sentenza appellabile".
Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 reiterazione 0001 49 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 reiterazione 0001 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)