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Sez. L, Sentenza n. 13788 del 06/07/2016 (Rv. 640452 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE | Rito cd. Fornero - Unicità del grado di giudizio - Configurabilità - Conseguenze - Adempimenti in tema di formazione della prova - Valutazione unitaria delle due fasi - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640452-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

Nel rito di cui all'art. 1, commi 48 e segg., della l. n. 92 del 2012 (cd. rito Fornero), l'attività istruttoria svolta in entrambe le fasi del giudizio di primo grado va valutata unitariamente, senza che si possano scindere per fasi gli adempimenti richiesti alle parti in tema di formazione della prova. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tempestiva la produzione nella fase di opposizione dell'originale del documento prodotto in fotocopia, ancorché l'originaria produzione e la contestazione di non conformità all'originale fossero intervenute nella precedente fase).

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)