Sez. 3, Sentenza n. 25117 del 13/12/2010 (Rv. 615046 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE | Messa a disposizione delle cose trasportate - Obbligazione del vettore - Deroga convenzionale - Ammissibilità - Contratto di appalto collegato o complementare a quello di trasporto - Configurabilità - Caratteri - Fondamento - Conseguenze.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE
La "messa a disposizione" prevista dall'articolo 1687 cod. civ. è un'operazione inerente al trasporto, consistente nel mettere a terra la cosa trasportata nel luogo di destinazione indicato nel contratto, cui è normalmente obbligato il vettore, che può essere peraltro convenzionalmente posta carico del destinatario, ovvero costituire oggetto di un contratto d'appalto - collegato o complementare a quello di trasporto - con il quale il vettore si assuma l'obbligo di eseguire le operazioni di scarico della cosa trasportata con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, particolarmente quando tali operazioni siano talmente complesse da richiedere l'impiego di mezzi straordinari, di cui il vettore normalmente non dispone, da effettuare con personale specializzato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1687
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)