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Sez. 3, Sentenza n. 25117 del 13/12/2010 (Rv. 615046 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE | Messa a disposizione delle cose trasportate - Obbligazione del vettore - Deroga convenzionale - Ammissibilità - Contratto di appalto collegato o complementare a quello di trasporto - Configurabilità - Caratteri - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615046-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE

La "messa a disposizione" prevista dall'articolo 1687 cod. civ. è un'operazione inerente al trasporto, consistente nel mettere a terra la cosa trasportata nel luogo di destinazione indicato nel contratto, cui è normalmente obbligato il vettore, che può essere peraltro convenzionalmente posta carico del destinatario, ovvero costituire oggetto di un contratto d'appalto - collegato o complementare a quello di trasporto - con il quale il vettore si assuma l'obbligo di eseguire le operazioni di scarico della cosa trasportata con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, particolarmente quando tali operazioni siano talmente complesse da richiedere l'impiego di mezzi straordinari, di cui il vettore normalmente non dispone, da effettuare con personale specializzato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1687

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)