Sez. 2, Sentenza n. 1437 del 23/01/2014 (Rv. 629436 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Reclamo avverso la decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina - Giudizio della corte d'appello - Divieto di nuove produzioni documentali - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
In tema di procedimento disciplinare a carico di notai, il giudizio della corte d'appello in sede di reclamo avverso la decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina, pur avendo indubbi connotati impugnatori, non è assimilabile all'appello, disciplinato dal codice di procedura civile, il quale si configura come un procedimento di secondo grado avente natura omogenea rispetto a quello di primo grado. Ne consegue che in tale giudizio non è applicabile il disposto dell'art. 345 cod. proc. civ. sul divieto di produrre nuovi documenti, dovendosi escludere che nella fase amministrativa davanti alla Commissione possano determinarsi preclusioni istruttorie destinate a perpetuarsi nella fase giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 158 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 26, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)