Sez. 2 - , Sentenza n. 29717 del 12/12/2017 (Rv. 646599 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Reclamo avverso la decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina - Giudizio della corte d'appello - Divieto di nuove produzioni documentali - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico di notai, il giudizio della corte d'appello, in sede di reclamo avverso la decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina, pur avendo indubbi connotati impugnatori, non è assimilabile al gravame disciplinato dal codice di procedura civile, il quale si configura come un procedimento di secondo grado avente natura omogenea rispetto a quello di prime cure. Ne consegue che in tale giudizio non è applicabile il divieto di produzione di nuovi documenti ex art. 345 c.p.c., dovendosi escludere che nella fase amministrativa davanti alla Commissione possano determinarsi preclusioni istruttorie destinate a perpetuarsi nella fase giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 158 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)