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Sez. L, Sentenza n. 7437 del 16/12/1983 (Rv. 432050 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - REQUISITI - COMMISURAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ALLE SINGOLE PRESTAZIONI E SUA CONSEGUENTE ALEATORIETÀ - COLLABORAZIONE DEL GIORNALISTA OD ALTRI GIORNALI - COMPATIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432050-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - REQUISITI - COMMISURAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ALLE SINGOLE PRESTAZIONI E SUA CONSEGUENTE ALEATORIETÀ - COLLABORAZIONE DEL GIORNALISTA OD ALTRI GIORNALI - COMPATIBILITÀ.*

Per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nella attività giornalistica, in cui l'elemento della subordinazione risulta attenuato, prevalendo quello della collaborazione, sono elementi qualificanti oltre il vincolo della dipendenza, la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o settore d'informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute, con la redazione dei relativi articoli peraltro, con il vincolo della dipendenza non sono incompatibili la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni, la sua conseguente aleatorietà e la eventuale collaborazione del giornalista ad altri giornali. (Conf 1989/78, mass n 391353).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)