diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1989 del 27/04/1978 (Rv. 391353 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391353-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nell'attivita giornalistica, in cui l'elemento della subordinazione risulta attenuato, prevalendo quello della collaborazione, sono elementi qualificanti oltre il vincolo della dipendenza, la continuita e la responsabilita del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o settore d'informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute, con la redazione dei relativi "articoli". Peraltro, con il vincolo della dipendenza non sono incompatibili la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni, la sua conseguente aleatorieta e la eventuale collaborazione del giornalista ad altri giornali. (nella specie, alla giornalista era affidata una rubrica di mode, retribuita per ogni singolo articolo). (V 715/77, mass n 384295; (V 733/76, mass n 379387).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)