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Sez. 3, Sentenza n. 3280 del 10/10/1969 (Rv. 343306 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - IN GENERE - ATTUAZIONE - FORME.*
Stato
decisa il 1969-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343306-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - IN GENERE - ATTUAZIONE - FORME.*

L'esecuzione degli obblighi di fare, in difetto di spontaneo ed esatto adempimento da parte dell'obbligato, deve essere attuata a norma dell'art.2931 cod civ nelle forme prescritte dal codice di procedura civile e, cioe, secondo gli artt 612 e ss dello stesso codice, che demandano esclusivamente al pretore, quale giudice dell'esecuzione, sia la concreta Determinazione delle dette modalita, sia la pronuncia sulle contestazioni, che eventualmente insorgano al riguardo. (V.1090-68, massima n 332550 1036-67, massima n 327372).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2931, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)