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Sez. 3, Sentenza n. 1036 del 17/05/1967 (Rv. 327372 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - MODALITA - DETERMINAZIONE - RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI - COMPETENZA DEL PRETORE.*
Stato
decisa il 1967-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327372-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - MODALITA - DETERMINAZIONE - RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI - COMPETENZA DEL PRETORE.*

L'esecuzione di una sentenza o di altro provvedimento di condanna per violazione di obblighi di fare o di non fare deve essere attuata, in difetto di spontaneo adempimento, nelle forme prescritte dalle Disposizioni degli artt. 612 e 613 cod.proc.civ., le quali demandano esclusivamente al pretore, quale giudice dell'esecuzione, la concreta Determinazione delle modalita dell'esecuzione e il potere di dirimere le contestazioni che al riguardo dovessero sorgere.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 613 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)