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Sez. 3, Sentenza n. 12197 del 02/10/2001 (Rv. 549471 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE | Determinazione della somma da versare in sostituzione delle cose pignorate - Esecuzione nei confronti di più soggetti che presentano istanza di conversione congiunta - Creditori intervenuti - Calcolo dei crediti - Modalità.
Stato
decisa il 2001-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549471-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE

L'importo dovuto per la determinazione della somma da sostituire alle cose o ai crediti pignorati, determinato con ordinanza del giudice dell'esecuzione, consiste in una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. In ipotesi di esecuzione nei confronti di più soggetti che, come nel caso di specie presentino unitamente l'istanza di conversione, devono essere conteggiati i crediti dei creditori intervenuti, indipendentemente dalla circostanza che tali crediti riguardino alcuni o tutti i debitori esecutati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)