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Sez. 3, Sentenza n. 940 del 24/01/2012 (Rv. 621379 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE | Espropriazione immobiliare - Conversione del pignoramento - Determinazione dell'importo della conversione - Criteri.
Stato
decisa il 2012-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621379-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE

In materia di espropriazione forzata, ai fini della conversione del pignoramento immobiliare, il giudice dell'esecuzione deve determinare la somma da sostituire ai beni pignorati tenendo conto, oltre che delle spese di esecuzione, dell'importo, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti fino al momento dell'udienza in cui è pronunciata (ovvero, in cui il giudice si è riservato di pronunciare) l'ordinanza di conversione ai sensi dell'art. 495, terzo comma, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 563, Cod. Proc. Civ. art. 564, Cod. Proc. Civ. art. 565

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)