Sez. 2, Sentenza n. 1253 del 04/02/2000 (Rv. 533494 - 01)
POSSESSO - CONSERVAZIONE | Possesso acquisito "animo et corpore"- Mantenimento "solo animo"- Ammissibilità - Condizioni.
POSSESSO - CONSERVAZIONE
È possibile conservare il possesso mediante il solo "animus possidendi" e, quindi, prescindendo dal concreto esercizio del "corpus", quando il possessore, che abbia cominciato a possedere "animo et corpore", pur conservando la disponibilità materiale e, quindi, la possibilità di godere di fatto della "res", in concreto se ne astenga per ragioni che non dipendono dal mutato stato dei luoghi o dall'eventuale acquisto del possesso da parte di terzi, sicché egli abbia in ogni tempo la possibilità di ripristinare il "corpus", senza far ricorso ad azioni violente o clandestine.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)