Sez. 2, Sentenza n. 24026 del 27/12/2004 (Rv. 579109 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) | Reintegra nel possesso di una servitù di passaggio - Presupposti - Caratteri del possesso - Condizioni.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI)
Ai fini della reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, non occorre che il possesso abbia i requisiti richiesti per l'usucapione, ma è sufficiente la prova del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere anche l'utilizzo nel momento dello spoglio stesso, e che il transito è stato dall'attore effettuato nella sua qualità di possessore di un fondo cui si accede mediante quello attraversato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1144, Cod. Civ. art. 1163, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)