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Sez. 1, Sentenza n. 6762 del 22/12/1981 (Rv. 417651 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - ESTROMISSIONE DEL TERZO IN PRECEDENZA CHIAMATO IUSSU IUDICIS - LITISCONSORZIO DEL TERZO IN APPELLO - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI TERZO CHIAMATO NELLA QUALITÀ DI CORRESPONSABILE DEL FATTO DANNOSO DEDOTTO DALL'ATTORE.*
Stato
decisa il 1981-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417651-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - ESTROMISSIONE DEL TERZO IN PRECEDENZA CHIAMATO IUSSU IUDICIS - LITISCONSORZIO DEL TERZO IN APPELLO - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI TERZO CHIAMATO NELLA QUALITÀ DI CORRESPONSABILE DEL FATTO DANNOSO DEDOTTO DALL'ATTORE.*

Qualora la sentenza di primo grado estrometta il terzo, in precedenza chiamato a norma dell'art. 107 cod. proc. civ., disconoscendo un vincolo di comunione di cause giustificativo della sua presenza in giudizio, l'esigenza di una prosecuzione del processo in Sede di gravame con il contraddittorio della parte estromessa sussiste, ai sensi ed agli effetti dell'art. 331 cod. proc. civ., quando l'appello investa, per ragioni processuali o sostanziali, detta pronuncia di estromissione. Tale situazione si verifica, con riguardo al caso di terzo chiamato nella qualità di responsabile o corresponsabile del fatto dannoso dedotto dall'attore, ove l'originario convenuto, rimasto soccombente in primo grado, riproponga con l'atto di gravame eccezioni che implichino il riesame di detta responsabilità del terzo, e, quindi, di quella pronuncia di estromissione, con la conseguenza che il termine per la proposizione del gravame stesso resta osservato con la sua notificazione tempestiva a detto terzo, salva la necessità di una successiva integrazione del contraddittorio, nei confronti dell'attore a norma del citato art. 331 cod. proc. civ.. (V 6513/80, mass n 410292; (V 1801/77, mass n 385535).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)