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Sez. 2, Sentenza n. 6513 del 16/12/1980 (Rv. 410292 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA PER ORDINE DEL GIUDICE - SITUAZIONE DI INSCINDIBILITA PROCESSUALE - REVERSIBILITA IN FASE DI IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410292-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA PER ORDINE DEL GIUDICE - SITUAZIONE DI INSCINDIBILITA PROCESSUALE - REVERSIBILITA IN FASE DI IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI.*

L'intervento in causa per ordine del giudice (art 107 cod proc civ) da luogo ad una situazione di inscindibilita processuale che non e di per se necessariamente irreversibile nel prosieguo del giudizio, ma che puo venir meno, in fase d'impugnazione, quando, con la sentenza, il giudice accerti il venir meno della comunanza di causa (ad esempio disponendo l'estromissione del chiamato); o la Mancanza - originaria o sopravvenuta - della dipendenza tra le liti; ovvero separi, nella sostanza del giudizio conclusivo, i rapporti di diritto sostanziale per suo ordine (soltanto) accomunati in causa e tali statuizioni non siano oggetto d'impugnazione, sicche la controversia si concentra su un rapporto indipendente sul piano logico e giuridico. (V 3746/69, mass n 344002).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)