Sez. 6, Sentenza n. 206 del 30/01/1969 Ud. (dep. 11/03/1969) Rv. 110639 - 01
PROVA PENALE - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE -IN SEDE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - - CHIAMATA DI CORREO - SUCCESSIVA RITRATTAZIONE - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE -IN SEDE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - - CHIAMATA DI CORREO - SUCCESSIVA RITRATTAZIONE - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
Il giudice, per il principio del libero convincimento cui e ispirato il giudizio penale, puo utilizzare qualsiasi elemento di prova che non sia espressamente escluso dalla legge e che - ritualmente accertato - abbia l'attitudine a dimostrare l'esistenza del fatto e l'identita del suo autore. E cosi gli e consentito dedurre tali prove dalla confessione dell'imputato o dalla chiamata di correo, anche se raccolte in Sede di polizia giudiziaria e in seguito ritrattate, qualora siano ritenute attendibili dopo congrue valutazioni in se stesse e in relazione agli altri elementi del procedimento. (Conf.107602, 105511, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)