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Sez. 5, Sentenza n. 4299 del 04/03/2015 (Rv. 635026 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE | Contratti "pronto contro termine" - Tassazione della eventuale plusvalenza realizzata al momento della rivendita della cedola - Limiti - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635026-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE

In tema di contratti "pronti contro termine", il provento derivante dalla negoziazione a termine dei titoli, ovvero l'eventuale plusvalenza realizzata al momento della rivendita della cedola, è tassabile quale reddito capitale ai sensi dell'art. 41 (ora 44) del d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917, con aliquota al 12, 50 percento, trattandosi di imposta diversa da quella corrisposta ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dall'acquirente dei titoli, sugli interessi maturati nel periodo di valenza del contratto, da dedurre dal corrispettivo globale della cessione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 41 com. 1 n. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)