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Sez. 5, Sentenza n. 8257 del 31/03/2008 (Rv. 602516 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Contratti "pronti contro termine" - Interessi maturati nel periodo di durata del contratto - Inclusione tra i componenti positivi del reddito del cessionario - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 2008-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602516-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE

Nel caso dei contratti "pronti contro termine", l'interpretazione letterale dell'art. 56, comma 3-ter del d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale prescrive che gli interessi sui titoli acquistati a pronti "concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto", impone al cessionario l'obbligo di inserire fra i componenti positivi del reddito l'intera somma degli interessi riscossi, secondo un principio di cassa, e non i soli ratei attribuiti in ragione del periodo di possesso dei titoli, non assumendo alcun rilievo l'eventualità che il prezzo incassato a termini dal cessionario sia stato determinato tenendo conto delle somme da lui anticipate a pronti in previsione delle riscossioni delle cedole, in quanto la differenza (positiva o negativa) fra corrispettivi e pronti ed a termine costituisce una componente del reddito da contabilizzare, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 56 comma 3-ter cit., distintamente dall'incasso degli interessi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)