diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1844 del 09/12/2008 Cc. (dep. 19/01/2009) Rv. 242724 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Condizioni per il conseguimento - Pagamento delle spese di giustizia - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242724-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE

Tra le obbligazioni civili derivanti da reato, che il condannato deve soddisfare per ottenere la riabilitazione, va compresa anche quella del pagamento delle spese processuali, che deve essere soddisfatta nel rispetto della regola della solidarietà, sicché, in caso di una pluralità di condannati in uno stesso processo per lo stesso reato o per i reati connessi, l'obbligazione non si estingue con il pagamento pro-quota ma con il pagamento dell'intero importo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 178, Cod. Pen. art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)