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Sez. 1, Sentenza n. 18030 del 26/01/2006 Cc. (dep. 23/05/2006) Rv. 234438 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Condizioni per il conseguimento - Pagamento delle spese di giustizia - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234438-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE

Tra le obbligazioni civili derivanti da reato che il condannato deve soddisfare per ottenere la riabilitazione va compresa anche quella del pagamento delle spese processuali che deve essere soddisfatta nel rispetto della regola della solidarietà. Pertanto tra i condannati per lo stesso reato o per reati connessi l'obbligazione non si estingue con il pagamento pro quota ma con il pagamento per l'intero importo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 178, Cod. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)