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Sez. 2, Sentenza n. 18348 del 25/10/2012 (Rv. 623975 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - FORMA | Documentazione dell'attività amministrativa - Indicazione della persona fisica titolare dell'organo, o sottoscrizione - Necessità "ad substantiam" - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623975-01

ATTI AMMINISTRATIVI - FORMA

La documentazione dell'attività amministrativa, soprattutto quando essa consista in certificazioni o accertamenti di fatto, o nella riproduzione del contenuto di altri atti, non richiede "ad substantiam" l'indicazione della persona fisica titolare dell'organo o addirittura la sottoscrizione della stessa, essendo sufficiente la sicura riconducibilità del documento (e quindi dell'atto di cui viene riprodotto il contenuto) all'amministrazione.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)