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Sez. 5, Sentenza n. 2390 del 03/03/2000 (Rv. 534545 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - FORMA | Documentazione dell'attività amministrativa - Indicazione della persona fisica titolare dell'organo, o sottoscrizione - Necessità "ad substantiam" - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534545-01

ATTI AMMINISTRATIVI - FORMA

La documentazione dell'attività amministrativa, soprattutto quando essa consista in certificazioni o accertamenti di fatto, o nella riproduzione del contenuto di altri atti, non richiede, "ad substantiam", l'indicazione della persona fisica titolare dell'organo o addirittura la sottoscrizione della stessa, essendo sufficiente la sicura riconducibilità del documento (e quindi dell'atto di cui viene riprodotto il contenuto) all'amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)