Sez. 5, Sentenza n. 2390 del 03/03/2000 (Rv. 534545 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - FORMA | Documentazione dell'attività amministrativa - Indicazione della persona fisica titolare dell'organo, o sottoscrizione - Necessità "ad substantiam" - Esclusione.
ATTI AMMINISTRATIVI - FORMA
La documentazione dell'attività amministrativa, soprattutto quando essa consista in certificazioni o accertamenti di fatto, o nella riproduzione del contenuto di altri atti, non richiede, "ad substantiam", l'indicazione della persona fisica titolare dell'organo o addirittura la sottoscrizione della stessa, essendo sufficiente la sicura riconducibilità del documento (e quindi dell'atto di cui viene riprodotto il contenuto) all'amministrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)